22.8.17

Il nuovo reato di tortura: uno strumento pericoloso per le vittime (Carmelo Asaro)

Riprendo qui l'intervento su fb di un magistrato, uomo di straordinaria cultura e apertura mentale oltre che mio amico di giovinezza e compagno di studi. Il testo risale a un paio di mesi fa, ma conserva la sua validità. Sono osservazioni che andranno tenute presenti quando, sperabilmente nella prossima legislatura, il legislatore metterà mano alla correzione di una norma che, con l'intenzione di chiudere un buco, rischia di aprire una falla. (S.L.L.)
Pera orale, rettale o vaginale per torture

Alcuni commentatori assumono che, benché imperfetta e inadeguata, la nuova fattispecie di reato, introdotta nel nostro ordinamento con il voto definitivo della Camera, rappresenti comunque un progresso.
Non sono affatto d'accordo. L'esistenza della nuova norma, da un lato, incoraggia le vittime del reato di tortura a denunciare i loro torturatori. Dall'altro lato, la formulazione della norma - che richiede una pluralità di condotte (non basta a concretare il reato una serie continua di calci, pugni ed altre violenze, neppure se massacrano e sfigurano la vittima; occorre che le serie siano almeno due) - è tale che molti denunziati saranno assolti.
Ciò esporrà le vittime alla ritorsione dei loro torturatori, sia legale (risarcimento, danni morali), sia soprattutto illegale (violenze in assenza di testimoni, minacce), come, dati i soggetti, è facile prevedere.
È stato confezionato uno strumento che rende estremamente difficile, direi diabolica, la prova della colpevolezza; dunque, uno strumento altamente pericoloso per le vittime, forse al di là delle intenzioni e della stessa consapevolezza dei politici che per pavidità e opportunismo lo hanno voluto.

È materia incandescente che non doveva essere trattata con tanta leggerezza.

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