11.11.10

Articolo 33. I diritti degli alunni cittadini.

Il Terzo comma dell’articolo 33 della Costituzione così recita, inequivocabilmente dal punto di vista linguistico, semantico e pragmatico: “Enti e privati hanno diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”. E’ ormai troppo tempo che invece, nelle forme più varie, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali finanziano le scuole private in genere e le scuole clericali in particolare. E in maniera sostanzialmente bipartisan.
Questa prassi, incostituzionale, è oggi anche indecente e insopportabile. Sappiamo tutti quanto le carenze finanziarie incidano sulla qualità della nostra scuola pubblica: con gli ultimi tagli sono sempre più frequenti i casi di scuole cui manca anche l’essenziale.
Credo che sia il momento di reagire, impiantando una battaglia esplicita e una iniziativa di sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro le regalìe dirette e indirette all’istruzione privata che sottraggono risorse alla “scuola di tutti” per un ritorno alla Costituzione.
Ci sono numerose associazioni che contemplano tra i loro obiettivi la difesa della laicità della scuola e il sostegno alla scuola pubblica, ma io penso che sia il tempo di costruirne una che abbia come bandiera esclusiva i principi contenuti nell’art. 33, terzo comma incluso. Lo scopo di questo post è appunto la proposta di un’associazione nazionale, il cui nome potrebbe essere appunto Articolo Trentatre, con compiti di denuncia, proposta, agitazione. Attendo risposte qui o al mio indirizzo e-mail salvatore.lo.leggio@gmail.com . Ripropongo sul tema la pagina di un grande uomo politico e uomo di scuola, Tristano Codignola: mi pare che esponga con particolare efficacia le ragione dei laici e della nostra legge fondamentale. (S.L.L.)
Tristano Codignola
I diritti degli alunni cittadini
La libertà nella scuola è, a norma dell’articolo 33, la condizione pregiudiziale di esistenza della scuola pubblica nel sistema costituzionale italiano. Istituendo scuole di ogni ordine e grado, lo Stato poggia su quel principio fondamentale la sua funzione educativa.
Su quel principio si fonda il sistema del reclutamento del personale insegnante (che non ammette discriminazioni ideologiche), la piena libertà dell’insegnamento (che non consente ostacoli diversi da quelli del buon costume), il diritto dell’alunno al rispetto pieno dello sviluppo della sua personalità (all’infuori di ogni pregiudiziale ideologica, religiosa, politica).
Questa è la scuola di tutti, ed è a questa che lo Stato dà le sue cure.
L’obbligatorietà e la gratuità sono le conseguenze dell’impegno integrale dello Stato in sede educativa e del carattere della sua scuola “per tutti gli ordini e gradi” in cui “libero è l’insegnamento”, questa e soltanto questa è “la scuola aperta a tutti”, questa e soltanto questa è “obbligatoria e gratuita”.
Lo stato non può obbligare a frequentare e non può offrire gratuitamente se no la sua scuola.

da Nascita e morte di un Piano, La Nuova Italia, 1962

Nessun commento:

statistiche